Calendario venatorio dell’800: proibite tagliole, caccia a diavolaccio e doppia ragna

calendario venatorio

Il calendario venatorio: ogni anno i cacciatori lo aspettano con ansia ed ogni anno vi trovano novità che li fanno contenti o, più spesso, li rendono nervosi. Questo nel succedeva, certo, nell’800. Nel 1886, ad esempio, quando l’Umbria era da anni parte del Regno d’Italia, a regolare l’esercizio venatorio dettando “tempi, modi e luoghi proibiti” era ancora una notificazione pontificia  risalente all’agosto del 1839. Tanto che il sindaco di Foligno, il 19 dicembre del 1886 si fece parte diligente sospettando che molti ormai non ne conoscessero i contenuti. Cosicché fece stampare un manifesto che fu affisso per le strade cittadine, sukl quale erano riportati i principali articoli di quella notificazione risalente a quasi mezzo secolo prima.

E così il manifesto ricordava “a chiunque possa avervi interesse” i seguenti articoli:

Articolo 6 – In qualunque tempo rimane proibito di guastare le uova, i nidi o covili ed uccidere io figli piccoli degli stessi utili animali.

Articolo 7- E’ vietato di cacciare in tempo d’inverno lepri, caprioli, starne e pernici ed altri utili volatili e quadrupedi nei luoghi coperti dalla neve,

Articolo 17 – Resta assolutamente e rigorosamente proibito nella cacciadei quadrupedi e volatili ogni uso di parte o sementi venefiche le quali possono nuocere alla salute dei consumatori.

Articolo 18 – Le caccie (sic!) di notte fatte per via di lanterne, o fiaccole, o pertiche, lanciatori, campanacci, come volgarmente si dice, a diluvio o a diavolaccio, non meno che la caccia delle poste, ossia doppia ragna, sono per sempre interdette.

Articolo 19 – L’uso delle tagliole e lacci, che soglionsi porre in terra nelle campagne per prender lepri, pernici, starne, quaglie ed altri uccelli è proscritto, e resta soltanto permesso di usare i lacci in aria da prendere ogni sorta di uccelli,

Articolo 26 – I contravventori agli articoli proibitivi di questo Regolamento, oltre alla perdita, ove abbia luogo, degli’istrumenti da caccia e della cacciagione fatta, saranno soggetti alla multa non minore di scudi 3 (lire 15) e non maggiore di scudi 15 (lire 75).

Articolo 28 – Chiunque sarà recidivo nella contravvenzione alla legge, sarà condannato, oltre ale spese suddette, a doppia multa.

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